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Considerazioni a margine della situazione dell’insegnante di scuola primariaConsiderazioni a margine della situazione dell’insegnante di scuola primaria(nel Pavese) sanzionata dalla Dirigente scolastica perché aveva segnalato unasua allieva ripetutamente maltrattata.

Innanzitutto il nostro plauso all’insegnante, che si è dimostrata attenta ai propri alunni, accettando la sfida e i rischi di un ascolto difficile, e "sentendo" cose che altri avrebbero voluto tenere nascoste…

Non possiamo nascondere, però, che leggere questa notizia ci ha lasciato davvero attoniti. Sì, perché questa vicenda ha davvero dell’incredibile: non solo questa insegnante non è stata supportata e coadiuvata nel fare il suo DOVERE, cioè quello di “segnalare per tutelare” 1 la sua piccola alunna, ma quando - dopo l’ennesima richiesta di aiuto inascoltata e insabbiata – ha proceduto lei direttamente a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria , è stata sanzionata dalla dirigente scolastica!

Se le cose sono davvero andate come narra la cronaca giornalistica, c’è da sperare che l’Amministrazione scolastica in primis, e la Magistratura poi, non solo facciano ritirare il provvedimento preso contro questa maestra, MA sanzionino – e auspichiamo pesantemente! – la dirigente scolastica, che ha omesso di fare ciò che era suo dovere fare e poi ha sanzionato la maestra che, invece, il suo dovere lo aveva compiuto fino in fondo In base alle leggi vigenti, tutti i cittadini possono segnalare situazioni di presunto maltrattamento/abuso sui minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni; la SEGNALAZIONE diventa invece OBBLIGATORIA, in base all’art. 9 della legge n. 184/1983, per «i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio».

1 Ricordiamo che le "Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni al di fuori della famiglia d'origine" (dicembre 2017), ribadiscono: "Gli insegnanti debbono essere preparati, attraverso una formazione dedicata ed efficace, a cogliere i segnali di disagio, malessere, sofferenza di questi alunni e a muoversi per intervenire, avendo sempre presente che “segnalare per tutelare” è un preciso dovere di tutti coloro che operano con i minorenni" (III - L'importanza della formazione).

L’obbligo della segnalazione riguarda quindi, fra gli altri, gli operatori dei servizi socio-sanitari, i medici, i capi di istituto e i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Deve essere ben chiaro che il legislatore non ha inteso trasformare queste figure professionali in "delatori". La segnalazione (e va ribadito che di “segnalazione” si tratta e non di “denuncia”) è stata prevista per tutelare i minorenni. Non possiamo dimenticare, infatti, che vi sono bambini e ragazzi che subiscono, giorno dopo giorno, maltrattamenti e/o abusi da parte dei loro familiari: si tratta di situazioni gravissime, spesso impensabili ma purtroppo reali, che richiedono il tempestivo intervento di tutti coloro che ne vengono a conoscenza, per segnalarle al più presto all’Autorità giudiziaria competente.

Gli operatori, che ottemperano a questo obbligo di legge, non devono essere considerati quindi, come qualcuno ha affermato, «ladri di bambini»: grazie al loro intervento puntuale e tempestivo,possono essere portate all’attenzione dei magistrati minorili le drammatiche condizioni di tanti minori, rompendo quel muro di silenzio e di omertà che spesso li circonda. Quante volte, dopo la segnalazione, si scopre che erano in tanti (parenti, vicini,..) a sapere e a tacere! Ogni adulto dovrebbe vigilare su chi è più debole, impedire che gli venga fatto del male, e non lasciarlo solo. A maggior ragione, questo è uno dei compiti della scuola, di una scuola che cerca punti di incontro, stabilisce relazioni e non si accontenta di "passare un sapere".

Va anche aggiunto che la segnalazione determina semplicemente l’avvio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni degli accertamenti sulla condizione reale del minore. Tali indagini possono poi portare il Tribunale per i minorenni a prendere i provvedimenti occorrenti: emanazione di precise prescrizioni ai genitori, affidamento familiare, etc. Solo qualora dagli accertamenti risulti che il minore versa in situazione di privazione di assistenza materiale e morale, il Tribunale per i minorenni deve procedere alla dichiarazione di adottabilità.

Si verificano, però, ancora adesso, ritardi oppure omissioni nelle segnalazioni da parte di responsabili di comunità nei riguardi di minori che non hanno rapporti con i loro familiari. Inoltre, alcuni operatori, soprattutto quelli afferenti ai Servizi relativi alla psichiatria e alle tossicodipendenze, tendono, anche di fronte a situazioni ormai del tutto deteriorate, a considerare il bambino come strumento di “recupero” dei genitori: spesso, però, si tratta di speranze inconsistenti, destinate purtroppo ad un sicuro al fallimento!

È vero che occorre prioritariamente lavorare perché i bimbi possano restare nella loro famiglia d’origine, ma è anche vero che, dietro ad un minore maltrattato o abusato non sempre si nasconde un genitore “mostro”, ma una famiglia in grave crisi: ogni situazione va approfondita, valutando realisticamente – senza pregiudizi ideologici – le concrete possibilità di recupero dei genitori, individuando modalità di intervento adeguate e puntuali verifiche. A seconda della gravità delle situazioni si dovrebbe provvedere all’inserimento dei bambini in comunità (per periodi brevi) o in famiglie affidatarie (per periodi più lunghi), per consentire al/ai genitore/i di recuperare le proprie energie e poter così riassumere il ruolo genitoriale.

È evidente, però, che quando il rapporto è irrimediabilmente compromesso e il minore è totalmente privo di assistenza morale e materiale, è necessario il tempestivo allontanamento e la segnalazione della situazione, da parte dei Servizi, ai Giudici, per l’eventuale apertura della procedura di adottabilità. Ricordiamo che, con l’entrata in vigore del cosiddetto giusto processo, i genitori e/o i parenti che hanno avuto rapporti significativi col minore e il minore stesso sono assistiti da un avvocato, fin dall’inizio dei procedimenti, sia quelli riguardanti la limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale, sia quelli per l’eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità.

Torino, 29 ottobre 2019

ANFA

 


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