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28 Luglio 2013, Ghana 

Vorrei proteggerti
da quelle botte che ancora mi ossessionano,
perché non c’era “cultura differente”,
c’erano solo botte
e bastonate
e tu che piangevi
e gridavi,
e volevi solo che ti lasciassero in pace.
Perché la tua Dea Bianca è rimasta a guardare?
Dov’è il limite fra il rispetto e la paura?
Ti sei rialzata,
ed io sono rimasta a terra,
tu, vestito rosso, hai ricominciato a correre
e hai trovato qualcosa di migliore del mio fazzoletto umido.
Non piangere per me Dea Bianca,
qui, fra vestiti rossi e bastonate,
sappiamo sempre come tornare in piedi.
E tu,
Dea Bianca,
hai imparato come rialzarti?

Qualche anno fa, in un villaggio delle campagne africane, ho incontrato una bimba con un bellissimo vestito rosso, all’incirca di sette anni.

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Dopo aver giocato un po’ con me, la bambina si allontana per raggiungere altri ragazzi più grandi.

Questi ragazzi iniziano a picchiarla con un bastone.

Alla scena assiste l’intero villaggio: ci sono le donne, ci sono le madri, tutti osservano ma nessuno muove un dito per fermare quei ragazzi. Non muovo un dito neppure io, che resto immobile. 

Rimango immobile perché ho la netta sensazione che in quello specifico contesto quanto stesse accadendo fosse pienamente accettato: se le madri non si scompongono mi chiedo a che titolo possa scompormi io e, soprattutto, a che titolo possa intervenire.

Questa vicenda mi ha portato a domandarmi quale rapporto ci sia, o meglio, quale rapporto dovrebbe esserci, fra il rispetto della cultura altrui, che mi ha impedito di intervenire, e i diritti dei minori, che ho avvertito come violati.

Il tema risulta particolarmente attuale: il grande flusso immigratorio che ha caratterizzato gli ultimi anni ha portato nel nostro Paese un alto numero di persone con culture spesso molto distanti da quelle “occidentali” e, in diverse occasioni, è accaduto che il rispetto di tali tradizioni abbia portato alla lesione di quelli che, nello Stato italiano, sono percepiti come imprescindibili diritti dei minori.

La panoramica dei “reati culturalmente motivati” commessi in Italia è molteplice.

Ad esempio, Cassazione 2007, due genitori rom costringono i figli minori a mendicare: di fronte all’Autorità Giudiziaria si difendono sostenendo che il menghel, ossia l’utilizzo di bambini nell’accattonaggio, sia una consuetudine tipica delle popolazioni zingare.

Altro caso: un uomo marocchino ospita una bimba di nove anni con la quale ha più volte rapporti sessuali. Durante il processo, l’imputato sottolinea come in Marocco la congiunzione carnale sia lecita anche con minori di anni 14.

O ancora, Tribunale di Verona 2010, due genitori di origini nigeriane vengono imputati per lesioni degli organi genitali della figlia, e la stessa accusa viene rivolta all’ostetrica che ha concretamente posto in essere l’operazione. La difesa enfatizza le ragioni culturali che hanno portato a tali lesioni: secondo la loro cultura di appartenenza, solo la donna mutilata può essere considerata pulita, pura, solo la donna mutilata sarà in grado di trovare marito ed essere accettata dalla propria comunità.

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È chiaro come, secondo il punto di vista “occidentale”, le condotte ora menzionate vengano istintivamente ritenute deplorevoli ed automaticamente condannate, il che è esattamente quanto è accaduto: in tutti i casi giurisprudenziali ora richiamati, i Giudici italiani hanno ritenuto gli imputati responsabili dei reati a loro ascritti.

Risulta comunque interessante domandarsi se, ponendosi fittiziamente nei panni dei connazionali degli autori di questi gesti, l’automatico ed istintivo giudizio di condanna permanga oppure no.

Del resto, se sono gli uomini a creare le leggi, ben può accadere che differenti gruppi di uomini decidano di darsi regole di relazione differenti, leggi differenti: come può quindi un gruppo avere la presunzione che le proprie leggi, i propri valori, siano “oggettivamente” giusti o, perlomeno, “più giusti” di quelli di un altro gruppo?

Questo sembrerebbe essere il ragionamento fatto proprio da una parte di giurisprudenza degli Stati Uniti, Paese a radicato stampo multiculturale, che in alcuni casi ha addirittura assolto i responsabili di gravi reati a danno di minore ritenendo che le ragioni culturali giustificassero le loro condotte (si parla in questi casi di “cultural defense”, difese culturali).

Ad esempio, caso Kargar: un uomo di origini afgane, immigrato negli U.S.A., bacia il pene del proprio figlio di un anno e mezzo. Imputato di abusi sessuali si difende di fronte alle autorità giudiziarie statunitensi sottolineando come, nella sua cultura di appartenenza, tale gesto sia solo espressivo di affetto paterno e non abbia alcuna valenza sessuale. Argomentazione accolta, assolto.

Altro esempio, caso Giuseppe: un italiano immigrato nell’Illinois colpisce i figli di 8 e di 10 anni con una cinghia, pizzica il seno della figlia e tocca i genitali del figlioletto. Il Sig. Giuseppe si difende in giudizio sostenendo che in Italia vi sia «una diversa idea dell’educazione dei minori e della nudità» rispetto a quella statunitense: anche questa argomentazione viene accolta e il Sig. Giuseppe viene assolto.

Come è doveroso rapportarsi di fronte a questa differente panoramica giurisprudenziale? Hanno ragione i Giudici italiani, che non hanno dato particolar rilevanza alle motivazioni culturali, o hanno ragione i Giudici statunitensi, che nei casi citati sono arrivati persino all’assoluzione?

Una possibile risposta a tale difficile quesito può forse essere rinvenuta analizzando, ad esempio, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Fra gli impegni assuntisi dagli Stati firmatari di questa Convenzione vi è anche quello di «adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa necessaria al fine di tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale».

Appare opportuno sottolineare come tale Convenzione sia stata firmata e ratificata da tutti gli Stati del mondo (ad eccezione della Somalia e degli U.S.A.): tutti gli Stati del mondo si sono impegnati a livello internazionale a proteggere il minore nel senso esplicitato dalla Convenzione.

Il fatto che la Convenzione O.N.U. sui diritti dell’infanzia abbia avuto una tale condivisione (si tratta del trattato internazionale più ratificato al mondo) permette a mio parere alcune riflessioni interessanti.

La prima è che forse non ci si può spingere a sostenere che il diritto del minore alla vita, a un’educazione, a un sano sviluppo psico-fisico, a non subire violenze, brutalità fisiche o mentali, sia un suo diritto “oggettivo”, un suo diritto “naturale”: ci si può però senza dubbio spingere ad affermare che tale diritto sia un diritto a lui universalmente riconosciuto, non il semplice “capriccio” di un gruppo di uomini.

La seconda osservazione è che se l’intera comunità internazionale è concorde nell’identificare quali siano i diritti fondamentali dei minori allora è giusto, doveroso, battersi per la conoscenza di questi diritti, per la loro tutela.

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È doveroso diffondere l’idea che i bambini debbano andare a scuola e non a mendicare, che una bambina di nove anni sia troppo piccola per avere rapporti sessuali, che la lesione degli organi genitali cagioni traumi psico-fisici difficilmente rimarginabili, che colpire un minore con la cintura sia controproducente per la sua crescita.

Quest’ultime riflessioni hanno chiaramente una portata politica, che guarda al futuro: diverso deve essere il ragionamento laddove si valuti invece la responsabilità penale di un soggetto che abbia già commesso un reato a danno di un minore e che giustifichi il proprio comportamento richiamando le proprie origini culturali.

In questo caso lo sguardo dovrà guardare al passato e si dovrà valutare se quel singolo soggetto abbia non solo materialmente commesso il reato (ossia, ad esempio, abbia materialmente disposto l’infibulazione della figlia) ma si sia reso anche colpevole, ossia abbia avuto consapevolezza del disvalore della propria condotta.

Innanzitutto sarà quindi necessario comprendere se, nel caso concreto, davvero le pressioni culturali richiamate abbiano avuto un ruolo nel suo agire o se, al contrario, la difesa stia solo “giocando sulla poca preparazione” del Giudice sulle tradizioni estere.

Emblematico sotto questo profilo è il già richiamato Caso Giuseppe, dove l’imputato è stato assolto dai Giudici statunitensi per gli abusi commessi a danno dei figli in quanto giustificato dalla sua “mentalità italiana”: appare evidente agli occhi di tutti gli italiani come la nostra cultura non abbia certo una concezione della nudità e dell’educazione dei minori che legittimi tali abusi.

In un secondo momento, laddove l’Autorità Giudiziaria ritenga che le pressioni culturali siano state davvero decisive nel processo decisionale dell’autore del reato, sarà necessario decidere quale “ruolo” dare a tali pressioni.

A mio avviso, nell’ipotesi in cui in gioco vi sia la lesione di un diritto fondamentale di un minore, le pressioni culturali possono certamente attenuare la consapevolezza del reo del disvalore della propria condotta: difficilmente possono addirittura arrivare ad escluderla.

Un’ipotetica madre islamica che disponga la lesione degli organi genitali della figlia sarà sì convinta di farlo “per il suo bene” ma difficilmente non verrà neppure sfiorata dall’idea di cagionare, con tale gesto, una lesione dell’integrità fisica della bimba.

Assolvere tale madre a mio avviso non sarebbe quindi corretto.

Quale ruolo dare quindi a queste pressioni culturali?

Secondo me queste dovrebbero trovare uno spazio decisivo al momento della quantificazione della pena, pena che dovrà essere parametrata alla colpevolezza dell’autore del reato: l’ipotetica mamma islamica che disponga l’infibulazione della figlia sarà sì colpevole, ma “meno colpevole” dell’ipotetica mamma cattolica che, senza aver subito alcuna pressione culturale, decida di mutilare la figlia.

La mamma islamica dovrà essere quindi punita meno gravemente della mamma cattolica.

Del resto, lo stesso art. 133 del codice penale dispone esplicitamente che il Giudice, nella quantificazione della pena, debba tener conto «della gravità del reato desunta, fra le altre cose, anche dalle condizioni di vita individuali, familiari e sociali del reo».

Questo, a mio avviso, potrebbe essere il giusto compromesso fra il fingere che le pressioni culturali non abbiano alcun peso (quando è evidente che così non sia) e l’altrettanto pericolosa finzione che le pressioni culturali possano giustificare qualsiasi comportamento. 

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